Art. 2.
(Marchio di conformità sociale).

      1. È istituito un sistema di certificazione d'impresa, finalizzato al rilascio di un marchio di conformità sociale, attestante che l'impresa, nonché i fornitori, i subfornitori e i soggetti operanti su licenza della medesima, non impiegano, né in Italia né all'estero, nell'attività lavorativa, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza, o comunque di età inferiore a quindici anni.
      2. Il marchio di conformità sociale di cui al comma 1 è rilasciato su domanda ed a spese dell'impresa, sotto forma di logotipo,

 

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da organismi di certificazione accreditati con decreto del Ministro delle attività produttive.
      3. La dichiarazione del responsabile dell'impresa relativa alla rispondenza dell'impresa medesima ai requisiti di cui al comma 1 costituisce condizione per il rilascio del marchio. La dichiarazione, resa mediante la sottoscrizione di un testo predisposto secondo modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, è allegata al bilancio della società, di cui costituisce parte integrante, e deve essere rinnovata annualmente.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti le caratteristiche tecniche del logotipo, compresa la durata di validità del suo riconoscimento, e i criteri per l'accreditamento degli organismi di certificazione di cui al comma 2, nonché le modalità per il rilascio del marchio di conformità sociale, improntate ai criteri della semplificazione, della tempestività e del minore aggravio possibile degli adempimenti e degli oneri burocratico-amministrativi per le imprese richiedenti.
      5. Il marchio di conformità sociale di cui al comma 1 riguarda l'impresa e non i singoli prodotti e può essere richiesto anche per attività d'impresa svolte interamente nell'ambito del territorio nazionale.